Possibilità di pagare in contanti i canoni di locazione

Vanificata l’applicazione del comma 50 dell’art. 1 della Legge 147 (legge di stabilità) sulla tracciabilità dei canoni di locazione abitativi.

E’ sufficiente la ricevuta rilasciata dal proprietario.

Il dipartimento del Tesoro, direzione V è intervenuto con nota prot. DT 10492 del 05.02.2014 su quanto stabilito dalla legge di stabilità sulla tracciabilità degli affitti, per precisare che è consentito il pagamento in contanti se la somma non supera i 999,99 euro.

La sanzione dall’1 al 40%, secondo quanto stabilito dal decreto antiriciclaggio, si può applicare solo a somme trasferite in contanti superiori a 999,99, pertanto non applicabile in presenza di violazione di quanto stabilito al comma 50 dell’art. 1. della citata L. 147, che rispetti tale limite.

La tracciabilità è comunque assolta dal rilascio di una ricevuta da parte del proprietario, che precisi, in forma inequivocabile, il pagamento del canone. La ricevuta è valida, pertanto, anche per l’accesso alle agevolazioni e detrazioni previste per legge.

Obiettivo raggiunto dall’Appc, a seguito di interventi sui canali istituzionali, intrapresi dalla segreteria nazionale, che si è battuta per rimuovere un provvedimento che rischiava di essere iniquo gravando sulle fasce più deboli dell’inquilinato e favorendo solo banche e poste.

 

dott. Flavio Maccione

segretario generale nazionale Appc

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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