La Legge 147/2013, art. 1, comma 49, ha sancito il divieto al pagamento dei canoni di locazione in contanti.
Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il divieto di pagare in contanti l’affitto delle locazione ad uso abitativo, comprese anche le locazioni a studenti universitari, transitorie e turistiche.
Pertanto il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi tracciabili
(assegni, vaglia, bonifici, ecc.).
La norma non viene applicata per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per gli immobili non abitativi, fatta eccezione per le pertinenze dell’abitazione.
La violazione a quanto sopra comporta la sanzione dall’1 al 40% della somma trasferita in contanti, oltre alla mancata possibilità di godere delle detrazioni fiscali sia per il locatore che per il conduttore.
Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.