campo di applicazione, modalità e procedura
La procedura semplificata SCIA “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, che consente la possibilità di iniziare i lavori dalla data di presentazione della domada, può essere applicata agli interventi di seguito elencati, purché gli stessi siano conformi alla disciplina delle strumentazioni urbanistico-territoriali , dei regolamenti edilizi e delle normative di settore (igienico-sanitarie, ambientali ecc.), fermo restando l’obbligo di corredare
I comuni hanno tempo 30 giorni dal ricevimento della SCIA per accertare eventuali carenze di requisiti o presupposti ed eventualmente adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione. Decorsi i 30 giorni i comuni possono intervenire solo in presenza di pericolo o danno per il patrimonio artistico, culturale, ambientale, per la salute o sicurezza pubblica.
Elenco interventi applicabili (Art. 21bis LR Liguria 16/2008 e s.m.e i.):
a) installazione di manufatti leggeri purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a un anno
b) opere interne alle unità immobiliari o all’edificio sempreché non interessino gli elementi strutturali portanti e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e mutamenti della destinazione d’uso
c) manutenzione straordinaria (come definita dall’art. 7 della LR Liguria 16/2008 e s.m.e i.) che non comporti alterazione della volumetria dell’edificio o della superficie agibile delle singole unità immobiliari esistenti, della sagoma dell’edificio, né modifiche delle caratteristiche tipologiche
d) restauro e il risanamento conservativo (come definiti dagli articoli 8 e 9 della LR Liguria 16/2008 e s. m. e i.) che non comporti modifiche all’esterno dell’edificio, fatta salva l’eliminazione delle superfetazioni ed il ripristino dei caratteri architettonici originari e che non comporti modifiche della destinazione d’uso dell’intera costruzione
e) ristrutturazione edilizia (come definita dall’art.10 della LR Liguria 16/2008 e s.m.e i.) che non comporti incrementi della superficie all’interno della singola unità immobiliare con eventuale modifica della disposizione delle bucature, ma nel rispetto delle caratteristiche formali dell’edificio e non comportante mutamenti della
destinazione d’uso
f) cambio di destinazione d’uso di aree, edifici e unità immobiliari, senza esecuzione di opere edilizie e comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni (come definite dalla LR Liguria 25/1995 e s.m.e i.)
g) demolizione senza ricostruzione
h) realizzazione dei parcheggi pertinenziali (di cui al comma 3 articolo 19 della LR Liguria 16/2008 e s.m.e i.) nonché di parcheggi anche non pertinenziali, purché a raso;
i) opere di sistemazione di aree, ivi comprese quelle ludico-ricreative, e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di volumetria;
l) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili
m) opere di allacciamento alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell’energia
elettrica, del gas e dell’acqua non di competenza dei soggetti gestori delle reti
n) scavi e i riempimenti di terreno diversi dalle opere temporanee (di cui al comma 1 lettera c articolo 21 della LR Liguria 16/2008 e s.m.e i.), non preordinati all’esecuzione di opere edilizie.
Per gli interventi descritti alle lettere b) c) d) e) h) ed m),
Per gli interventi di cui alle lettere f) g) ed i) è sufficiente produrre la sola attestazione di conformità urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato.
Nel caso di realizzazione di parcheggi pertinenziali
Nel caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Modalità e procedura:
Il proprietario o il soggetto avente titolo a presentare
Presso il cantiere deve essere depositata copia della SCIA dalla quale risulti la data di presentazione compresa di tutte le attestazioni e documentazioni relative.
L’interessato deve trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine l’interessato è tenuto a presentare una nuova SCIA concernente le opere ancora da realizzare.
geom. Raffaella Cavana
Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.