La Segnalazione Certificata di Inizio Attività

campo di applicazione, modalità e procedura

La procedura semplificata SCIA “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, che consente la possibilità di iniziare i lavori dalla data di presentazione della domada, può essere applicata agli interventi di seguito elencati, purché gli stessi siano conformi alla disciplina delle strumentazioni urbanistico-territoriali , dei regolamenti edilizi e delle normative di settore (igienico-sanitarie, ambientali ecc.), fermo restando l’obbligo di corredare la SCIA delle eventuali autorizzazioni nel caso in cui l’intervento interessi aree od immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, culturali o ambientali.

I comuni hanno tempo 30 giorni dal ricevimento della SCIA per accertare eventuali carenze di requisiti o presupposti ed eventualmente adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione. Decorsi i 30 giorni i comuni possono intervenire solo in presenza di pericolo o danno per il patrimonio artistico, culturale, ambientale, per la salute o sicurezza pubblica.

 

Elenco interventi applicabili (Art. 21bis LR Liguria 16/2008 e s.m.e i.):

a) installazione di manufatti leggeri purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte di durata  non superiore a un anno

 

b) opere interne alle unità immobiliari o all’edificio sempreché non interessino gli elementi strutturali portanti e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e mutamenti della destinazione d’uso

 

c) manutenzione straordinaria (come definita dall’art. 7 della LR Liguria 16/2008 e s.m.e i.) che non comporti alterazione della volumetria dell’edificio o della superficie agibile delle singole unità immobiliari esistenti, della sagoma dell’edificio, né modifiche delle caratteristiche tipologiche

 

d) restauro e il risanamento conservativo (come definiti dagli articoli 8 e 9 della LR Liguria 16/2008 e s. m. e i.)  che non comporti modifiche all’esterno dell’edificio, fatta salva l’eliminazione delle superfetazioni ed il ripristino dei caratteri architettonici originari e che non comporti modifiche della destinazione d’uso dell’intera costruzione

 

e) ristrutturazione edilizia (come definita dall’art.10 della LR Liguria 16/2008 e s.m.e i.)  che non comporti incrementi  della superficie all’interno della singola unità immobiliare con eventuale modifica della disposizione delle bucature, ma nel rispetto delle caratteristiche formali dell’edificio e non comportante mutamenti della

destinazione d’uso

 

f) cambio di destinazione d’uso di aree, edifici e unità immobiliari, senza esecuzione di opere edilizie e comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni (come definite dalla LR Liguria 25/1995 e s.m.e i.)

 

g) demolizione senza ricostruzione

 

h) realizzazione dei parcheggi pertinenziali (di cui al comma 3 articolo 19 della LR Liguria 16/2008 e s.m.e i.)  nonché di parcheggi anche non pertinenziali, purché a raso;

 

i) opere di sistemazione di aree, ivi comprese quelle ludico-ricreative, e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di volumetria;

 

l) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

 

m) opere di allacciamento alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell’energia

elettrica, del gas e dell’acqua non di competenza dei soggetti gestori delle reti

 

n) scavi e i riempimenti di terreno diversi dalle opere temporanee (di cui al comma 1 lettera c articolo 21 della LR Liguria 16/2008 e s.m.e i.), non preordinati all’esecuzione di opere edilizie.

 

 

Per gli interventi descritti alle lettere b) c) d) e) h) ed m), la SCIA deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, che descriva lo stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori, e specifichi le opere da compiersi nonché asseveri il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di quelle di sicurezza, di quelle in materia di strutture e di quelle igienico-sanitarie.

Per gli interventi di cui alle lettere f) g) ed i) è sufficiente produrre la sola attestazione di conformità urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato.

 

Nel caso di realizzazione di parcheggi pertinenziali la SCIA deve essere corredata da atto di impegno ad asservire i parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzare entro la data di ultimazione dei lavori.

 

Nel caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili la SCIA deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, e da una rappresentazione grafica che  illustri l’impianto e asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e verifiche tecniche del caso.

 

Modalità e procedura:

La SCIA è presentata dal proprietario o da altro soggetto avente titolo e deve essere corredata del DURC documento unico di regolarità contributiva ove richiesto in base al tipo di intervento, oltreché delle dichiarazioni comprovanti la sussistenza dei presupposti e requisiti soggettivi (di cui al comma 1 articolo 19 L 241/1990 e s.m.e i.)

 

La SCIA è inefficace se presentata in assenza degli atti prescritti come presupposto per l’esecuzione dei lavori e comunque in assenza del DURC ove prescritto.

 

Il proprietario o il soggetto avente titolo a presentare  la SCIA, in luogo della possibilità di iniziare i lavori contestualmente alla data di presentazione, può optare per il differimento dell’efficacia della stessa al decorso termine dei trenta giorni per il controllo da parte del Comune.

Presso il cantiere deve essere depositata copia della SCIA dalla quale risulti la data di presentazione compresa di tutte le attestazioni e documentazioni relative.

La SCIA ha efficacia massima di tre anni dalla data di presentazione.

L’interessato deve trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine l’interessato è tenuto a presentare una nuova SCIA concernente le opere ancora da realizzare.

 

geom. Raffaella Cavana

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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