DAL 7 APRILE OPERATIVA LA CEDOLARE SECCA

 Il decreto legislativo sul federalismo municipale, dopo lungo e tempestoso peregrinare è giunto in porto ed i proprietari di case notano, con rammarico, di essere stati ancora il centro dell’ attenzione, in quanto il fisco municipale continua a colpire gli immobili, a cominciare dall’Imu, imposta municipale unica, che entrerà in vigore a partire dal 2014 e riguarderà la proprietà immobiliare: dai fabbricati alle aree fabbricabili, ai terreni, e partirà da un’aliquota base del 7,6 per mille che i comuni hanno la facoltà di aumentare o diminuire.
Ma ora è importante porre l’attenzione su questo Decreto legislativo n° 23 pubblicato sulla G.U. del 14.03.11 ed entrato in vigore il 07 aprile c.a., soprattutto perchè segna il debutto della cedolare secca sugli affitti ad uso abitativo che è destinata a rivoluzionare il mercato della locazione.
Lo stesso giorno dell’entrata in vigore della Legge, il direttore dell’Agenzia delle Entrate con prot. n° 2011/55394, ha emanato il provvedimento “Modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell’imposta e altre disposizioni di attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 20011, n. 23. Approvazione dei modelli per la registrazione dei contratti di locazione e per l’esercizio dell’opzione”, con le indicazioni operative.
Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che concede in locazione un immobile ad uso abitativo, comprese le pertinenze, purchè fuoriesca dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo, ha la possibilità di scegliere la cosiddetta “tassa piatta”.
Questa verrà applicata nella misura del 21% sui contratti ad uso abitativo a canone di libero mercato, varrà anche per i contratti di durata inferiore ai 30 giorni per i quali non sussiste l’obbligo della registrazione e nella misura del 19% sui contratti agevolati.
La scelta di optare per questa imposta, che è sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali comunali e regionali, oltre che delle imposte di bollo e di registro sui contratti di locazione, comporta al locatore la sospensione di qualsiasi aggiornamento del canone, anche se previsto contrattualmente, compreso l’aggiornamento derivante dallavariazione dell’indice Istat, pertanto l’inquilino avrà lacertezza di un canone stabile. L’opzione è subordinataalla comunicazione che il locatore deve inviare, amezzo lettera raccomandata, all’inquilino, con laquale rinuncia a richiedere,” a qualsiasi titolo” l’aggiornamentodel canone.
L’imposta va assolta nei termini previsti per il pagamentodell’Irpef: è stabilito che gli acconti, per il 2011, siano pariall’85% dell’imposta dovuta e calcolata sul canone di locazionepattuito dalle parti, precisando che questo non puòessere, tuttavia, inferiore alla rendita catastale, mentre peril 2012 gli acconti copriranno il 95% dell’imposta stessa.L’applicabilità della cedolare, relativamente all’imponibilederivato dal canone agevolato, da una prima analisi, risultaconsigliabile ai redditi medio-alti, per approfondimenti itecnici sono, comunque, a disposizione presso la sede dell’associazione.

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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