BOLLI SULLE RICEVUTE CANONI DI LOCAZIONE
La normativa in materia dell’imposta di bollo per le ricevute dei canoni di locazione è regolata dal dpr 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni.
La marca si applica sulle ricevute con importi superiori ad € 77,47se non soggette ad IVA.
La marca da bollo è sempre obbligatoria, anche se la ricevuta non è usata a fini fiscali.
Il Locatore ha il dovere di applicare la marca da bollo sulla ricevuta al momento della sua emissione: il costo di € 1,81 compete all’inquilino.
Per lo Stato non è importante chi “fisicamente” acquista la marca e chi la appone sulla ricevuta, ma c’è sempre un’obbligazione solidale e se, nei rapporti tra le parti, l’obbligo è previsto solo a carico di una di esse (cioè di chi richiede la ricevuta), se la parte obbligata non provvede a pagare l’imposta regolarmente, anche la parte non obbligata è responsabile in solido per l’omissione, salvo il diritto di regresso.
In caso di mancata affissione della marca da bollo sulla ricevuta si rischia una sanzione per mancato assolvimento dell’obbligo dell’imposta di bollo.
Si rammenta che il proprietario ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta del versamento quando percepisce il pagamento del canone di affitto, indipendentemente dalle modalità pagamento: bonifico bancario, assegno, contanti.
La semplice ricevuta del bonifico emessa dalla banca o dall’Ufficio Postale non è sufficiente. In proposito basta citare l’articolo 1199 del codice civile che recita:
“Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.
Qualora il pagamento del canone mensile sia effettuato da persona diversa dall’intestatario, la ricevuta va, comunque, rilasciata all’intestatario del contratto affinché non ci siano estremi di contestazione per i pagamenti effettuati da persone diverse dal titolare. La regolare ricevuta va fatta pervenire al conduttore, anche a mezzo posta.
Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.