Il codice identificativo nazionale nella logica governativa introdotto dalla Legge di bilancio 2024 dovrebbe collocarsi in un’azione anti-sommerso nel comparto delle locazioni brevi, pur non trattandosi di uno strumento nuovo; infatti attualmente sono vigenti i codici identificativi regionali, ma l’obiettivo che si intende perseguire da questa riforma è ottenere regole uniche su tutto il territorio nazionale per consentire una maggiore vigilanza sugli adempimenti fiscali. I codici assegnati confluiranno in una banca dati nazionale e in questo modo potrà essere monitorata l’offerta extra-alberghiera. Questa tipologia di piattaforma, per la verità, non è nuova, ma disciplinata dalla Legge 58/2019 che, però, non è mai stata applicata. Il codice CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo con procedura automatizzata a seguito di istanza dell’utente nella quale saranno riportati i dati catastali dell’immobile, che sarà oggetto di locazione per finalità turistiche. Le unità immobiliari che verranno dotate del CIN confluiranno nella banca dati del Ministero ed il funzionamento di questa piattaforma è disciplinato dalla Legge 191/23 del 17.12.2023. La piatta-forma sarà pubblica e potrà essere consultata da tutti. Per quanto riguarda i codici regionali, già emessi, saranno ricodificati e confluiranno nella piattaforma CIN. Chi affitta l’immobile per finalità turistiche è obbligato ad esporre il codice CIN all’esterno della struttura e questo dovrà essere indicato anche negli annunci pubblicitari, che non potranno essere pubblicati in assenza di tale codice. In caso di violazione di questi obblighi le sanzioni previste risultano pesanti, infatti si può incorrere in sanzioni da € 800,00 ad € 8.000,00 euro, invece la mancata esposizione del CIN è punita con una sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00 euro. La Legge prevede l’obbligo della dotazione di tutti gli impianti a norma e dovranno essere presenti, nell’unità affittata, rilevatori di fumo e monossido di carbonio, nonché estintori accessibili: gli inadempienti saranno puniti con sanzioni che vanno da € 600,00 ad € 6.000,00 ed il gettito delle verifiche sarà attribuito ai Comuni e sarà utilizzato dalle amministrazioni locali per interventi sul turismo e sullo smaltimento dei rifiuti. Tutti i dati che verranno raccolti nella piattaforma del Codice CIN costituiranno la base per accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza secondo quanto previsto dal decreto Anticipi n.145/23 che, per gli immobili uso turistico, privi di codice identificativo, prevede siano sottoposti dall’amministrazione finanziaria ad accertamenti attraverso incroci di dati ed analisi di rischio: il tutto nell’ottica dell’uso di uno strumento anti-sommerso. Come disposto dal comma 15 dell’articolo 13-ter tali disposizioni si applicheranno dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. dell’avviso attestante l’entrata in funzione della Banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Cin: entrambi non ancora disponibili.
Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.