IL SUPERBONUS

Si definisce Superbonus, l'agevolazione fiscale prevista dal cosiddetto Decreto Rilancio (Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge, con modificazioni, 17 luglio 2020 n. 77) consistente nella possibilità di detrarre dalle imposte dovute dal contribuente il 110% delle spese sostenute per il rinnovamento energetico degli edifici, e per l'adeguamento sismico degli stessi.

A questi si accodano gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici nonché le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Con il superbonus l'importo della detrazione rispetto ad agevolazioni già esistenti sale al 110% di quanto effettivamente speso, consentendo il finanziamento per intero della spesa per alcuni tipi di interventi di ristrutturazione e recupero mediante l'abbattimento delle imposte dovute allo Stato sull'IRPEF, a patto che gli interventi realizzino determinati standard di valorizzazione degli immobili.

Accanto all'innalzamento della percentuale di spese detraibili, con il decreto Rilancio è stata prevista la possibilità di cessione del credito di imposta derivante dalle detrazioni, con la possibilità di ottenere dall'impresa che esegue i lavori uno sconto in fattura pari all'intera somma dovuta, o di ottenere il finanziamento dei lavori dagli istituti di credito, mediante cessione del proprio credito di imposta.

Queste due opzioni sono state introdotte anche per altre detrazioni già presenti come eco bonus, sisma bonus e bonus facciate.

Questo potrà permettere il miglioramento degli edifici sul piano energetico o sismico, anche nel caso in cui non si disponga della liquidità sufficiente per affrontare tipologie di intervento spesso onerose.

Gli interventi migliorativi che possono usufruire del bonus si distinguono in "interventi trainanti" che sono necessari ed indispensabili per l'ottenimento del beneficio fiscale al 110%, ed "interventi trainati" che possono beneficiare della detrazione solo se in abbinamento ai primi.

Questi interventi devono essere realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Primo intervento trainante: isolamento termico

Il primo intervento è costituito dall'isolamento termico delle superfici opache orizzontali (coperture e pavimenti), inclinate e verticali dell'edificio delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o terreno, nella misura di almeno il 25% della superficie lorda disperdente dello stesso e nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica nei termini di legge in materia di efficienza energetica.

Secondo intervento trainante: sostituzione impianto di riscaldamento

Il secondo intervento trainante è costituito dalla sostituzione  di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti di riscaldamento e/o raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all'esterno.

Tali impianti in sostituzione devono essere dotati di:

-generatori di calore a condensazione con efficienza pari ad almeno classe A;
-generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
-apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
-sistemi di micro generazione, che conducano a un risparmio di energia primaria;
-collettori solari.

Terzo intervento: adeguamento sismico

Il terzo intervento trainante è costituito dall'adeguamento sismico dell'edificio il  cosiddetto "sisma bonus" come già previsto dal decreto n.63 del 2013 elevato al 110%. L'agevolazione spetta anche per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Accanto a questi interventi trainanti, beneficiano della detrazione, se compiuti unitamente a uno degli interventi sopra descritti, anche i cosiddetti interventi trainati.

Sono interventi trainati:

•    l'installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati. In ogni caso la detrazione al 110% è subordinata alla cessione al GSE dell'energia prodotta e non consumata. La detrazione non è cumulabile
con altre agevolazioni previste in materia;
•    l'installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici;
•    la sostituzione degli infissi.

Gli interventi definibili come "trainati" portano all'acquisizione del diritto ad usufruire della detrazione anche senza essere legati ad un intervento "trainante", nel caso in cui avvengano su immobili sottoposti a regime vincolato per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi "trainanti", in forza di limitazioni che siano derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali.

Chi può usufruire del Superbonus 110 % e per quali tipi di immobili?

Hanno titolo ad usufruire del "superbonus" gli interventi eseguiti su:

•    parti comuni di edifici (es. condominio);
•    unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno (villette a schiera) all'interno di complessi plurifamiliari;
•    singole unità immobiliari.

Non sussiste distinzione tra prima e seconda casa.

Sono invece espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).

I contribuenti titolati ad usufruire del "superbonus" sono:

•    le persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di arti impresa e professioni;
•    i condomini;
•    gli istituti autonomi case popolari e altri enti con le medesime finalità sociali, che rispettino i requisiti europei dell'in house providing, per gli immobili di loro proprietà e per quelli gestiti per conto dei comuni. Per tali soggetti è previsto anche un tempo più lungo per la realizzazione degli interventi fino al 30 giugno 2023;
•    le cooperative di abitazioni per gli immobili da esse posseduti o assegnati in godimento ai propri soci;
•    gli enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, le associazioni di promozione sociale registrate;
•    le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, sulle parti di immobili destinati a spogliatoi

Non occorre essere i proprietari diretti dell'edificio che è oggetto dell'intervento:

infatti hanno titolo legittimo a beneficiare dell'agevolazione fiscale anche i soggetti che sono titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all'esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore.

Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino soggetti che esercitino attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi potranno beneficiare della agevolazione fiscale.

Possono accedere all'ecobonus ed al sismabonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione.

L'accesso al super bonus per tali soggetti è ammesso se sono conviventi con il possessore o detentore dell'immobile alla data di inizio lavori o al momento del sostenimento della spesa. Non spetta invece al familiare per i lavori su immobili dati in affitto o comodato d'uso.

L'ecobonus del 110% può essere usufruito anche da parte dell'acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato.

I titolari di partita IVA possono accedervi per i lavori sugli immobili appartenenti all'ambito privato, diversi da quelli strumentali, beni patrimoniali o unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività.

Esistono dei limiti relativi alla spesa sostenuta?

La legge fissa dei limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l'agevolazione al 110%:

•    per gli interventi di isolamento termico: il tetto di spesa è pari a 50 mila Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all'interno di complessi plurifamiliari; 40 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per condomini composti da 2 a 8 unità, e 30 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità;
•    per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: il tetto di spesa è pari ad Euro 30 mila per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi; ad Euro 20 mila per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità, ed Euro 15 mila per unità abitativa negli edifici con più di otto unità;
•    per gli interventi di installazione di pannelli solari: il tetto di spesa è pari ad euro 48 mila e comunque 2400 Euro per ogni kw dell'impianto per singola abitazione.

Requisiti da  rispettare per ottenere la detrazione fiscale?

Gli interventi relativi al cosiddetto ecobonus finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio devono avere come conseguenza il miglioramento delle prestazioni energetiche stesse di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato con il rilascio dell'APE (attestato di prestazione energetica) prima dell'intervento e dopo.

Gli interventi del cosiddetto "sisma bonus", finalizzati al miglioramento delle prestazioni antisismiche dell'edificio, devono comportare il miglioramento di almeno una classe.

Gli interventi che vengono definiti come "trainati" possono beneficiare del regime agevolativo solo nel caso in cui siano stati posti i essere unitamente a uno dei tre interventi trainanti.

Gli interventi "trainati" nel caso in cui siano stati compiuti unitamente ad uno o più interventi "trainanti" in ambito energetico, devono comportare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque arrivare alla classe energetica più alta.

Gli interventi "trainati" conferiscono il diritto alla detrazione anche nel caso in cui non siano legati ad un intervento "trainante" per gli immobili che sono sottoposti a vincolo per i quali non risulta essere possibile compiere gli interventi edilizi "trainanti" in ragione di limitazioni che siano derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali;

Modalità con cui calcolare la detrazione

La detrazione è pari al 110 % dell'importo delle spese sostenute da parte del contribuente e comunque non oltre i tetti di spesa che sono stati sopra elencati.
L'applicazione dell'aliquota agevolativa deve essere fatta secondo il principio di cassa (cioè al momento dell'effettivo pagamento) da parte delle persone fisiche, e secondo il criterio di competenza (cioè alla data di ultimazione della prestazione corrisposte) per quanto riguarda le imprese e le società.

L'importo della detrazione (il 110% della spesa effettivamente sostenuta) deve essere diviso in quote uguali da ripartirsi in 5 anni (es. 50 mila euro di spesa danno diritto ad una detrazione di Euro 10 mila per ogni annualità).

Una volta calcolata la quota di competenza dell'anno della detrazione, se le imposte che sono derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo non detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e quindi si perde.

Per questo motivo può essere utile, invece della detrazione esercitare una delle due opzioni previste dalla legge:

•    invece della detrazione, il contribuente ha la facoltà di scegliere di optare per avere lo sconto in fattura su quello che è il corrispettivo dovuto al soggetto fornitore di beni e servizi, il quale recupererà lo sconto praticato trasformandolo in credito di imposta, con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
•    in alternativa, il contribuente può trasformare la detrazione in un credito di imposta.

Trasformazione della detrazione in crediti di imposta

L'opzione per usufruire dello sconto o della trasformazione del credito di imposta non deve essere esercitata una volta per tutte, infatti l'opzione può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL).

Gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due: il primo stato avanzamento lavori deve comprendere almeno il 30% dei lavori complessivi e il secondo almeno il 60% degli stessi.

L'esercizio dell'opzione per la trasformazione del credito di imposta e la cessione deve essere esercitata telematicamente, anche mediante intermediario abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione (commercialisti, ragionieri, CAF…)

L'opzione per la cessione o lo sconto è estesa non solo all'eco bonus ed al sisma bonus al 110% ma anche ad altri interventi edilizi che beneficiano di detrazioni di importo inferiore, quali ad esempio il cosiddetto bonus "facciate" previsto per la sola pulitura e tinteggiatura esterna dell'edificio, oppure gli "eco bonus" che non rientrano nel "superbonus" perché, ad esempio, non comportano l'innalzamento delle due classi energetiche dell'edificio.

Superbonus 110 %: documentazione

Per poter beneficiare della detrazione al 110% occorrono le asseverazioni da parte dei tecnici abilitati: nel caso di "ecobonus", il tecnico è tenuto ad asseverare che l'intervento è conforme ai requisiti tecnici, che le spese sono congrue, che si è realizzato il passaggio di classe energetica richiesto dalla legge. Una copia della dichiarazione dovrà essere trasmessa oltre che all'Agenzia delle entrate anche all'ENEA (Agenzia nazionale energia e sviluppo sostenibile).

Per il sisma bonus, le asseverazioni necessarie sono quelle del professionista incaricato della progettazione strutturale, del direttore dei lavori e del collaudatore, iscritti ai rispettivi albi, i quali attestano l'efficacia dell'intervento e la congruità delle spese sostenute.

Le asseverazioni vengono rilasciate per ciascuno stato di avanzamento lavori oppure al termine del lavoro.

Per esercitare l'opzione dello sconto in fattura o cessione del credito, occorre un ulteriore documento, ovverosia il visto di conformità rilasciato dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione (es. commercialista) che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Alcuni chiarimenti

Per quel che riguarda le spese detraibili al 110%, viene specificato che rientrano nella detrazione anche alcune spese accessorie agli interventi. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

La comunicazione per fruire dell'opzione alternativa alla detrazione (cessione del credito d'imposta) potrà essere inviata a far data a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
L'invio dovrà essere effettuato in modalità telematica dal beneficiario della detrazione per i lavori in edifici singoli e dall'amministratore per i lavori in condominio, con possibilità di avvalersi di intermediari.

La comunicazione potrà essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (non più di due come già detto sopra).

Alla comunicazione per la cessione del credito dovrà seguire l'accettazione da parte del cessionario o, in alternativa, l'ulteriore cessione a soggetti terzi, banche comprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

 

Arch. Arianna Mazzi


 

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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