La Spezia per gli affitti a canone concordato ora si cambia

Perché è conveniente stipulare questa tipologia di contratti di locazione.

E' stato firmato, dopo una lunga, articolata trattativa tra le associazioni della proprietà ed i sindacati dell'inquilinato il nuovo accordo territoriale per il Comune della Spezia, che è stato depositato presso il Comune lo scorso 25 maggio 2018, in attuazione del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, finalizzato a regolamentare i contratti di locazione secondo gli accordi territoriali siano essi rivolti alla locazione ad uso abitativo agevolata, che  ai contratti per studenti universitari  ed a quelli transitori.

Il nuovo accordo, che ha sostituito, a decorrere dal 1° giugno 2018, quello depositato nel 2003, prevede aggiornamenti e nuove misure per “fornire alle parti contrattuali uno strumento maggiormente chiaro ed efficiente ed il più possibile in linea con le aspettative della legge”. Sono stati parte attiva nella negoziazione dell'accordo i rappresentanti delle organizzazioni storiche degli inquilini e della proprietà: Franco Bravo del Sunia, Mario Ricco del Sicet, Paolo Robertelli dell'Uniat, Renato Oldoini di Ape–Confedilizia, Flavio Maccione dell'Appc e Norberto Maggiani dell'Uppi.

Il D.M. 16.01.2017 ha integrato la legge 431/98 ed ha previsto che i contratti a canone concordato, detto anche “canale agevolato”, si estendano a tutti i comuni e non più solo a quelli ad alta tensione abitativa.

Le agevolazioni fiscali, però rimangono applicabili solo ai Comuni ad alta tensione abitativa o ai Comuni danneggiati da calamità naturali.

Si riporta di seguito l'elenco delle principali agevolazioni fiscali.

PER IL PROPRIETARIO.

Regime ordinario:

1. Alla riduzione forfetaria del reddito derivante dal canone di locazione stabilito secondo la legge 431/98 art. 2, comma 3° e art. 5, comma 2° pari al 15%, si aggiunge una ulteriore riduzione del 30%.

2. Riduzione del 30% dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati nelle modalità previste al punto precedente. (tassa di registro 1,4% anziché 2%

Regime cedolare secca:

1. tassazione reddito al 10% fino al 31.12.19.

2. non dovute addizionali regionali, comunale, imposta registro e bolli.

3. IMU e TASI al 75%

PER L'INQUILINO.

A) Intestatario del solo contratto di locazione di cui alla legge 431/98, art. 2, comma 3° (immobile adibito ad abitazione principale).

1. Detrazione dell'imposta per i redditi derivanti dall'IRPEF di € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71. Oppure, detrazione dell'imposta per i redditi derivanti dall'IRPEF di € 247,90 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 ma non superiore a € 30.987,41.

2. Riduzione del 30% dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/98, art.2, comma 3°.

B) Lavoratore dipendente che trasferisca la propria residenza per motivi di lavoro.

1. Per il lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e sia titolare di un qualunque tipo di contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale dello stesso e situato a non meno di 100 km. di distanza dal precedente e comunque fuori dalla regione d'origine, la detrazione di imposta spettante sarà pari a:

· € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71.

· € 495,80 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 ma non superiore a € 30.987,41 (per quelli superiori non spettano detrazioni)

Tali detrazioni spettano solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza.

LE DETRAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A) E B) NON SONO CUMULABILI E IL CONTRIBUENTE POTRA' SCEGLIERE QUELLA A LUI PIU' FAVOREVOLE.

Inoltre, se il proprietario opta per la cedolare secca, il canone di locazione resta immutato e non viene aggiornato con la variazione ISTAT.

Per usufruire delle dette agevolazioni, inoltre, è necessario che il contratto venga sottoposto alle associazioni di categoria per la c.d. “attestazione di rispondenza”. Le associazioni di categoria dei proprietari e dell'inquilinato, firmatarie degli accordi territoriali in sede locale, svolgono un importante ruolo di garanzia per le parti. Attraverso l'attestazione di rispondenza, infatti, le associazioni attestano la regolarità del contratto al modello legale sia per quanto riguarda il contenuto delle pattuizioni, sia per ciò che riguarda il canone applicato.

 

La segreteria provinciale Appc della Spezia, Via Fiume 85 (davanti alla rotatoria di Piazza Saint Bon), è a disposizione degli Associati con un accurato servizio di consulenza, redazione e stipula contratti.

 

Ramona Gris

Vice segretaria nazionale Appc

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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