La locazione a cittadini stranieri

La locazione a cittadini stranieri

Al mercato della locazione bussano sempre di più gli stranieri, ma con la conversione del decreto sulla sicurezza occorre essere quanto mai oculati, informati e prudenti. Infatti la cessione in locazione di un immobile, a titolo oneroso, ad uno straniero extracomunitario (cittadino di Stati che non appartengono all’Unione Europea) che sia senza permesso di soggiorno, “al fine di trarre ingiusto profitto,” pone in capo al proprietario una pena che comporta la reclusione da sei mesi a tre anni con conseguenza della confisca dell’immobile ceduto in locazione.
In questo campo molte sono le problematiche da affrontare: dalla valutazione “dell’ingiusto profitto”, che è la condizione vessatoria che riconduce al reato, e si configura quando allo straniero irregolare, si praticano condizioni gravose rispetto a quelle del normale mercato, (la valutazione è rimessa al giudice), alla durata del permesso di soggiorno.
Nell’ambito della stipula di un contratto di locazione, pertanto, occorre fare attenzione che lo straniero non sia irregolarmente soggiornante, infatti è nel momento della conclusione del contratto e nel suo itinere che il locatore può incorrere nella violazione penale, che si concretizza dinnanzi a cittadino extracomunitario, privo di valido permesso di soggiorno, cui si stipuli contratto a titolo oneroso, finalizzato, sfruttando la situazione di clandestinità, al conseguimento di un ingiusto profitto.
Quale la posizione del cittadino extracomunitario che abbia il permesso di soggiorno scaduto e in corso di rinnovo nello “ spazio temporale che intercorre tra la scadenza del permesso di soggiorno e il provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che si concretizza nel suo rinnovo”?
Lo straniero manca del titolo che lo abilita alla permanenza, ma i diritti in materia civile possono essere sospesi solo in presenza di un provvedimento di diniego del rinnovo, pertanto lo straniero rimane regolarmente soggiornante se alla scadenza del permesso di soggiorno ha provveduto ed è in possesso della documentazione che attesti l’inoltro di formale istanza di rinnovo, (l’originale del titolo scaduto e la ricevuta, rilasciata dalla Questura o dalle Poste), perchè il godimento dei benefici nell’ambito civilistico non può essere considerato sospeso fino al provvedimento che sia ostativo dell’ulteriore soggiorno. Quindi gli effetti dei diritti esercitati in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno vengono meno solo se il permesso non venga rinnovato, venga revocato o annullato.
Comunque, prima di stipulare un contratto con cittadino extracomunitario è bene procedere a tutti gli approfondimenti, ad ampie verifiche esperendo tutti i chiarimenti necessari: i consulenti appc possono essere di valido supporto.

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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