In breve

I contratti di locazione ad uso abitazione principale, stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L. 431/98 godono di agevolazioni fiscali sia per il locatore che per il conduttore.

Il locatore ha diritto
- ai fini IRPEF ad una riduzione del 30% del reddito determinato secondo l’art. 34 del T.U. 917/86: occorre riportare negli appositi spazi gli estremi di registrazione del contratto,
- a calcolare l’imposta annuale di registro sul 70% del canone annuo,
- ad una riduzione dell’aliquota I.C.I.,come deliberata dalla Giunta Comunale.

Il conduttore può operare le seguenti detrazioni, ai fini IRPEF :
€ 495,80 qualora il reddito complessivo non superi € 15493,71
€ 247,90 qualora il reddito complessivo sia compreso tra 15.493,71 ed € 30.987,41.

Aliquota I.C.I agevolata ( Comune della Spezia): per i contratti di locazione ad uso abitazione principale, stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L. 431/98, secondo l’accordo depositato il 10 giugno 2003 nel Comune della Spezia per beneficiare dell’aliquota ICI agevolata occorre presentare a ”Spezia Risorse” apposita istanza corredata di copia del contratto, attestato di congruità rilasciato dalla Commissione di Conciliazione. Si ha diritto all’agevolazione dal 1° giorno del mese successivo a quello di registrazione del contratto.

Cass. sez. II civ., sentenza n° 1405/2007: riafferma che il bilancio di condominio, pur non rispettando forme rigorose, deve essere intelligibile per quanto riguarda le entrate, le voci di spesa e le quote di ripartizione delle stesse.

Cass. sez. II civ., sentenza n° 21298/2007: affinchè la delibera adottata dall’assemblea sia valida è sufficiente che, nell’avviso di convocazione, l’amministratore indichi in forma sintetica ed essenziale gli argomenti da trattare, senza indicare la traccia della discussione.

Cass. sez. II civ., sentenza n° 26239/2007: la terrazza a livello, di proprietà esclusiva o di uso esclusivo, rispetto agli appartamenti sottostanti esercita la funzione di copertura come il lastrico solare, pertanto l’obbligo di ripararla o di ricostruirla fa carico sui condomini e sul proprietario o sul titolare del diritto d’uso esclusivo. Le spese fanno carico nella proporzione di due terzi ai condomini cui fa da copertura e di un terzo a carico del proprietario o titolare del diritto d’uso esclusivo.

Cass. sez.II civ., sentenza n° 2864: se l’amministratore ha provveduto a spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni, anche se di natura non indifferibile ed urgente e l’assemblea dei condomini ne ha deliberato la ratifica, tali spese non possono venire eccepite.

Cass. sez III civ.,sentenza n° 2932: negli immobili ad uso diverso da quello abitativo il canone non può subire aumenti veri e propri in quanto nulli ai sensi dell’art. 79 comma 1 della L. 392/98.

Cass. sez. III civ., sentenza n° 8970/2008: il conduttore di un immobile ad uso diverso, è tenuto alla specificazione dei gravi motivi per i quali, secondo quanto contenuto nell’art. 27 della L. 392/78, richiede il recesso, pur non esigendone l’articolo, in modo espresso, la specificazione, ma il locatore in quanto parte del contratto che assume determinazioni sulla base del comportamento dell’altro deve essere a conoscenza dei gravi motivi fino dal momento in cui viene esercitato il recesso.

Cass. sez.V pen., sentenza n° 44156/2008: le telecamere installate in un cortile condominiale non costituiscono reato in quanto le zone comuni non sono soggette ai vincoli di privacy.

Cass. sez. III. Pen., sentenza n° 42741/2008: chi ha acquistato un immobile di lottizzazione abusiva deve rimanere indenne dal provvedimento di confisca se venga dimostrata la buona fede al momento dell’acquisto.

Cass. sez. trib., sentenza n° 25902.: Le agevolazioni ICI sull’abitazione principale si applicano anche in presenza di più unità immobiliari accatastate autonomamente, purchè destinate a dimora abituale del contribuente. Le detrazioni ICI concesse per la “prima casa” possono riguardare più appartamenti posti in piani differenti, ai fini dell’agevolazione assume importanza l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato.

Cass. Sez trib., sentenza n° 29371/2008: alla prima casa acquistata per usucapione si possono praticare agevolazioni fiscali in modo parziale: l’agevolazione riguarda l’imposta di registro, ma le riduzioni non possono applicarsi alle imposte ipotecarie e catastali.

Agenzia delle Entrate risoluzione 181/E del 29.aprile 2008: le pertinenze dell’abitazione, anche se accatastate in modo distinto non possono computare un ulteriore limite di spesa, per cui il calcolo della detrazione d’imposta del 36% deve essere riferito all’importo massimo di spesa di € 48.000 riferito all’ unità abitativa.

Agenzia delle Entrate risoluzione 200/E del 16 maggio 2008: i contratti di locazione stipulati prima del 1998 e tacitamente rinnovati e quelli stipulati dopo l’entrata in vigore della L.431, anche se sono privi di riferimenti alla Legge stessa, possono scontare la detrazione per canoni di locazione.

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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