Il comodato, come dispone l’articolo 1803 del codice civile, è un contratto essenzialmente gratuito, col quale il comodante consegna al comodatario una cosa che può essere mobile o immobile, affinchè egli se ne serva per un periodo e per un uso determinato, con l’obbligo di restituzione della cosa ricevuta.
Questo tipo di contratto rientra nella categoria dei contratti reali nel senso che si perfeziona e diviene efficace soltanto quando il bene oggetto del contratto viene consegnato; infatti dal punto di vista giuridico prima della consegna del bene il vincolo non può essere sorto. Si può usare questa tipologia di contratto allorchè si abbiano rapporti di cortesia ,ospitalità, fiducia o condiscendenza.
E’ un contratto a titolo gratuito, poiché non si richiede un corrispettivo per quanto prestato, ma il prestito è concesso per spirito di liberalità, la gratuità costituisce la causa che lo distingue dalla locazione. Vista la gratuità del rapporto il comodatario qualora affronti spese per servirsi della cosa a proprio godimento non ha diritto al rimborso. Il rimborso riguarda solo le spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene qualora rivestano il carattere della necessità e dell’urgenza.
Per quanto attiene la durata del contratto di comodato, le parti hanno facoltà di stabilirla e determinarla, ma le parti possono non porre un termine. Se il termine non è stato convenuto , il comodante può richiedere la restituzione del bene in ogni tempo ed il comodatario è obbligato a restituirlo appena ricevuta la richiesta.
Ricade in questa tipologia di contratto la concessione gratuita che un genitore fa al figlio della casa da adibire ad uso familiare, il contratto viene registrato all’Agenzia delle Entrate pagando l’imposta fissa di € 168,00.
Secondo quanto stabilito dalla cass. Civile,sez. unite con sentenza n° 13603 del 21 luglio 2004, qualora accada che il figlio si separi o divorzi e venga assegnata con provvedimento la casa al coniuge affidatario di figli minorenni o maggiorenni senza attività lavorativa, pertanto economicamente non autosufficienti, il genitore deve consentire il godimento per l’uso previsto nel contratto; infatti la casa rimane dimora del nucleo familiare, quindi non cessa la causa per cui è stato concesso in comodato l’immobile, perché continua a goderlo il nucleo familiare. È ‘però fatto salvo quanto stabilito dall’art, 1809, comma 2 , in ipotesi di “sopravvenienza di un impreveduto bisogno”.
Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.