LE NOVITA’ IN TEMA DI BENI MOBILI ESTRANEI ALL’ESECUZIONE
In un recente articolo, sempre pubblicato su questa rivista, il sottoscritto ha fortemente criticato il “nuovo” (perché oggetto della riforma operata nella seconda metà del 2014) art. 609 del codice di procedura civile per la parte dello stesso che ha complicato le incombenze a carico del proprietario che, all’esito di azione di sfratto nei confronti del proprio inquilino moroso, è in procinto di recuperare il possesso del proprio immobile.
La critica, nello specifico, riguardava la necessità, ora, per il proprietario procedente, di notificare all’inquilino, che non si fa trovare in casa nel corso degli accessi dell’ufficiale giudiziario, specifico atto con cui si invita lo stesso ad asportare i propri beni presenti in loco entro un certo termine.
Questo incombente, che ha evidentemente dei costi a carico della proprietà incolpevole, una volta non era necessario perché l’invito all’asporto era fatto dallo stesso ufficiale giudiziario in sede di sgombero.
Fermo restando il malcontento su questa novità, soprattutto nell’ottica di coloro i quali, come chi scrive, tutelano in particolare la piccola proprietà immobiliare già vessata dalla fiscalità ed in generale dalle tante spese sulla casa, vi è da riferire della parte nuova contenuta nella medesima disposizione di legge relativamente ai beni lasciati nell’immobile dall’inquilino nel momento in cui avviene il rilascio forzato.
Un tempo e cioè vigente l’art 609 c.p.c. ante riforma, l’ufficiale giudiziario dava un termine per l’asporto dei beni da parte dello sfrattato nominando custode degli stessi il proprietario o un suo delegato.
Il problema si poneva quando, decorso infruttuosamente questo termine, nulla accadeva con il risultato che l’immobile restava sostanzialmente inutilizzabile perché gravato dalla presenza di beni altrui dei quali, peraltro, il proprietario era tenuto a rispondere sulla base delle norme in materia di custodia.
Molti i casi in cui l’interessato (proprietario) doveva a quel punto rivolgersi nuovamente all’assistenza di un professionista per gestire la delicata situazione.
Ora, per effetto della novella, tale situazione trova, vi è da dire finalmente, specifica regolamentazione.
E’ stato infatti previsto (art. 609 c.p.c. primo comma) che ove non intervenga il ritiro dei beni nel termine assegnato allo sfrattato l’ufficiale giudiziario, pur sempre a richiesta (e spese) del proprietario, determina il valore di realizzo dei beni stessi indicando anche le prevedibili spese di custodia ed asporto.
Se ne vale la pena si dispone (art. 609 c.p.c. secondo comma) per la custodia in altro luogo e quindi per la vendita, in caso contrario si dispone per lo smaltimento o la distruzione.
Smaltimento e distruzione sono subordinati al trascorrere di almeno due anni dalla scadenza del termine per il ritiro solo nel caso in cui i beni relitti siano documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale (art. 609 c.p.c. terzo comma).
La norma in oggetto disciplina poi come procedere con la vendita dei beni in custodia stabilendo anche la possibilità per colui che è proprietario dei beni, ante vendita, di chiederne la riconsegna condizionatamente al pagamento delle spese di custodia ed asporto.
Sempre al fine di normare il normabile un’ultima disposizione (art. 609 c.p.c.) stabilisce cosa si deve fare nel caso in cui i beni lasciati in loco siano stati precedentemente oggetto di pignoramenti e/o sequestri da parte di terzi estranei al rapporto locatizio con la previsione di immediata informativa da parte dell’ufficiale giudiziario a detti creditori.
In altre parole più semplici il legislatore è finalmente intervenuto per colmare quella che, a tutti gli effetti, era una lacuna del passato regolando una situazione, per nulla infrequente, dove spesso bisognava “inventarsi” la via d’uscita.
Al lato pratico, pur apprezzando lo sforzo di cui alla novella, non si può non rilevare come la procedura appena descritta dovrà, il più delle volte, transitare comunque dal giudice dell’esecuzione con tutte le immaginabili lungaggini e aggravio di spese a carico di chi, già, ha dovuto sostenere i costi della procedura di sfratto e sopportare le snervanti tempistiche ad esse connesse.
Giusto era dire e con oggi si è detto, che come spesso accade, la riforma quale quella qui presa in esame, ha portato oltre agli aggravi per la proprietà già ampiamente censurati anche novità certamente apprezzabili.
Avv. Arnaldo Cogni
Centro Studi APPC
Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.