DISTACCO DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

Un quesito ricorrente da parte degli associati riguarda la legittimità del distacco, da parte del condomino, dall'impianto di riscaldamento centralizzato.

In più d'una pronuncia sull'argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che «la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima quando l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio, assunto sostanzialmente recepito dal Legislatore, che l'ha introdotto nel codice civile con la legge n. 220/2012, la così detta riforma del condominio (art. 1118, comma 4, c.c.).

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 9526 del 30 aprile 2014, ha ribadito il proprio orientamento in materia, esaminando il caso riguardante la decisione di un condomino di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e la successiva impugnativa da parte sua della delibera assembleare che gli addebitava i costi per l'acquisto del carburante, ritenendo questa legittima se il mancato minor consumo è comunque riconducibile alla rinuncia all'uso.

In sintesi, il condomino sosteneva la nullità della delibera, essendo stato incluso in spese che non lo riguardavano in ragione di quell'avvenuto distacco, mentre il condominio si opponeva sostenendo che il distacco fosse da ritenersi illegittimo in virtù di quanto stabilito nel regolamento e del fatto che, da quell'operazione, non fosse derivata una diminuzione dei consumi proporzionale al mancato uso da parte dell'unità immobiliare distaccata; in assenza di tale riduzione, secondo la compagine, il maggior consumo doveva essere posto a carico del distaccato.

Che cosa accade, infatti, se a distacco avvenuto ci si avvede che non v'è stata una proporzionale diminuzione delle spese a carico dei condomini?

Afferma la Corte che, s'è vero, com'è vero, che ogni condomino ha diritto di distaccarsi dall'impianto se da ciò non derivano squilibri nel funzionamento o aggravi di costi, è altrettanto vero che i 'distaccati' continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini, perché se il costo di esercizio dell'impianto (rappresentato anche dall'acquisto di carburante necessario per l'esercizio dell'impianto) dopo il distacco non è diminuito e se la quota non è posta a carico del condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante ai condomino distaccato.

Rosa Maria Ghirardini
Vice segretaria nazionale APPC

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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