CONDOMINIO E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Perché nel condominio bisogna conoscere la normativa in tema di sicurezza sul lavoro?

Ebbene, prima di rispondere a questa domanda, occorre analizzare la normativa in tema di “sicurezza sul lavoro”, trasfusa nel D.Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza, meglio noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta una assoluta priorità per l'Italia, che con tale regolamentazione integrata con il D.Lgs 3 agosto 2009 n.106, c.d. “correttivo” al Testo Unico del 2008 ha perfezionato il disegno di riforma iniziato già nel 2007, equiparando l'Italia agli standard normativi internazionali ed europei.

Com’è noto, anche il Condominio, negli ultimi anni, ha subìto una repentina evoluzione, sia con la legge 220/2012 che ha inglobato per di più la copiosa attività giurisprudenziale degli ultimi 20 anni, sia con le integrazioni alla legge di riforma stessa, con il Decreto “Destinazione Italia”, con la Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate, e da ultimo con il D.M. 140/2014 relativo alla formazione degli amministratori di condominio.

Ecco che il ruolo dell’amministratore condominiale richiede sempre più maggiore professionalità e specializzazione in ragione anche delle complesse responsabilità derivanti dalle numerose leggi speciali, in materia di sicurezza degli impianti, privacy, obblighi tributari in ambito condominialee, di conseguenza, si è dilatata l'area della sua responsabilità.

Per riprendere, quindi, la domanda iniziale, ovvero perché nel condominio è necessario conoscere la normativa in tema di sicurezza sul lavoro, non deve sorprendere il fatto che la risposta, sia molto più semplice di quanto si creda, atteso che il condominio è un microcosmo di persone, attività, terzi che svolgono la propria attività lavorativa al suo interno, diventando appunto un vero e proprio luogo di lavoro.

Il testo di riferimento del D.lgs 81/08 e del “correttivo” del 2009 mirano a fornire, anche in ambito condominiale, l’effettiva chiarezza circa le responsabilità specifiche dell’amministratore di condominio, in modo da proporre una corretta condotta che tenga conto della sicurezza dei lavoratori; della copertura dal punto di vista civile e penale dell’amministratore e dei condòmini; della possibilità di evitare dei possibili contenziosi in sede di approvazione delle spese.

Difatti, il Condominio può essere: datore di lavoro (art. 2TU); datore di lavoro con lavoratori che rientrano nel contratto collettivo proprietari fabbricati; Datore di lavoro-committente (art. 26 TU); committente di opere da svolgersi in cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dal fatto che sia o meno datore di lavoro (artt. 89-90 TU).

L’art. 2 del Testo sulla sicurezza definisce “datore di lavoro” “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa…”.

Ma perché l’amministratore di condominio viene equiparato al datore di lavoro?

Ebbene l’art. 2 del D.Lgs 81/08 definisce l’unità produttiva come lo stabilimento o struttura finalizzata all’erogazione di servizi dotati di autonomina finanziaria e tecnico-funzionale e quindi il condominio viene ricompreso in tale definizione.

L’amministratore è quindi “datore di lavoro” quando vi è la presenza, nel condominio, di almeno un dipendente: portiere, giardiniere, custode etc.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva già chiarito, successivamente all'emanazione del D.Lgs. 626/1994, con la circ. n. 28 del 5 marzo 1997, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell'applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro-tempore. La locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato" va intesa, come specificato con la circ. n. 30 del 5 marzo 1998, con riferimento, otre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri.

La violazione degli obblighi di cui alD.Lgs n°81/08 inerisce ovviamente anche alle pulizie dell’edificio condominiale: non è quindi attuabile una pulizia in proprio effettuata direttamente dai condòmini, anche se teoricamente possibile, in quanto si viola la norma finalizzata all’assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.

Tra l’altro, le imprese di pulizia, alle quali può essere appaltato il servizio, sono disciplinate specificatamente dal legislatore con la legge 25 gennaio 1994 n°82.

Laddove il condominio commissioni, nella forma del contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del TESTO UNICO (cantieri temporanei o mobili), è indiscutibile che la figura del committente è del tutto legittimamente ascrivibile all’amministratore del condominio.

Ne consegue che gli obblighi facenti capo al committente (art.90 del D.Lgs. 81/08) sono destinati a ricadere sull’amministratore di condominio. Il legislatore prevede, a carico del committente una serie di responsabilità disponendo di intervenire attraverso tecnici di fiducia, affinchè l’azione coordinata di questi, supervisionata dallo stesso committente, possa sostanziarsi in una forma di controllo interno alla concreta attivazione di ogni disposizione in tema di sicurezza del luogo prestato.

Ora poiché è l’amministratore di condominio ad avere la rappresentanza dei condòmini per l’affidamento dei lavori ad imprese abilitate è chiaro che è proprio lui ad essere obbligato all’assegnazione dell’incarico e del controllo sull’appaltatore per quanto attiene all’esatto adempimento della disciplina in esame.

Il motivo per cui è allo stesso amministratore che compete il diritto di scelta del coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza, è che deve essere di sua fiducia, dovendone verificare personalmente i requisiti di idoneità e professionalità, considerato che le colpe ricadono direttamente e penalmente sull’amministratore stesso.

E’ necessario al fine che il committente conferisca con delega scritta, gli incombenti de quibus ai responsabili per la sicurezza, anche se a suo carico permane l’obbligo di vigilare che il delegato adempia esattamente alle funzioni trasferitegli.

E’ notorio infatti che i condòmini, sovente per motivi economici, tendano a scegliere, tra vari professionisti, quello che presenta il preventivo dei suoi compensi inferiore rispetto ad altri interpellati dall’amministratore o dai condomini stessi, senza valutarne con precisione le capacità tecnico-amministrative, ma in tema di professionalità e sicurezza, non si può badare solo al risparmio.

Ai sensi dell’art. 90 TU il committente deve attenersi ad alcuni fondamentali principi, deve valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed eliminare i rischi o ridurli al minimo; deve sostituire ciò che è pericoloso, deve attuare le misure igienico-sanitarie, le misure di protezione e le misure di emergenza, usare i segnali di avvertimento e di sicurezza e deve effettuare un’esatta manutenzione degli impianti, degli ambienti di lavoro ecc.

In particolare secondo il D.lgs.81/08, art.26, comma 3, un documento di fondamentale importanza in ambito condominiale è il DUVRI ("Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali") richiesto a qualunque "datore di lavoro" che, in qualità di committente, affidi nella propria azienda lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi; il documento è previsto dal legislatore per evitare o ridurre le interferenze (cioè i “contatti rischiosi”) tra i lavoratori del committente e gli esecutori delle opere in appalto.

Ad esempio in un condominio con portiere e nel quale lavorano regolarmente un addetto alle pulizie di una ditta esterna o i manutentori degli ascensori, gli elettricisti o gli idraulici si configura l’obbligo della redazione del DUVRI, in quanto possono verificarsi interferenze nello svolgimento delle attività di ditte appaltatrici e dipendenti del condominio.

Altro documento previsto dal d.lgs. 81/2008, art.17 comma 1 lettera a) e all’ art.28 è il DVR "Documento di Valutazione dei Rischi", a carico del "datore di lavoro", che deve avere data certa e che contiene la valutazione dei rischi specifica dei lavoratori di un'attività lavorativa.

Sulla necessità o meno per l’amministratore di condominio di redigere formalmente questo documento si suddividono i pareri.

Quindi, mentre in presenza di lavoratori dipendenti il processo di valutazione dei rischi “DVR” è sempre obbligatorio, in presenza di condomini senza dipendenti, invece la giurisprudenza ha analizzato diversi aspetti e facendo riferimento al Codice Civile e Penale e precisamente agli articoli 589 cp, 590 cp 2043 cc e seguenti, possiamo affermare che qualunque situazione presente nel condominio, che possa causare danno a terzi, deve essere comunicata necessariamente agli appaltatori secondo il principio del neminemlaedere.

Con ciò possiamo affermare che l’attestazione dell’avvenuta valutazione dei rischi (redatta anche in forma non standardizzata) in un condominio senza portiere e, la conseguente comunicazione alle ditte appaltatrici, può essere garantita dalla redazione di un documento scritto di valutazione dei rischi e notificato alle ditte appaltatrici prima che le stesse inizino la loro attività.

In fatti proprio in merito a tale documento varie sono state le interpretazioni giurisprudenziali: l’amministratore è obbligato a redigere il DVR oppure no? Ebbene la Cassazione distingue tra ciò che è necessario e ciò che è opportuno.

Se per l’amministratore non vi è un obbligo per la redazione del DVR, in caso di infortunio, potrebbe essere fondamentale in fase difensiva, avere redatto tale documento.

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice, verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavori autonomi cui affidare i lavori.

Pertanto l’amministratore dovrà farsi consegnare da tutte le imprese appaltatrici: 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e dovrà quindi fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (come detto sopra, in relazione al documento di valutazione dei rischi).

Un’efficace verifica dell’idoneità tecnico professionale può ad esempio riguardare il possesso di: forza lavoro qualificata ed esperta; il know-how organizzativo, gestionale e tecnico professionale; le attrezzature necessarie per l’esecuzione delle attività lavorative; le misure tecniche ed organizzative di tutela relative ai rischi specifici (ad esempio dispositivi di protezione collettivi ed individuali in dotazione, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori…), la redazione del POS (piano operativo di sicurezza) ecc.

Sul tema ricordiamo la sentenza della Cassazione Penale, 15 ottobre 2013, n. 42347 che, con riferimento alla figura del committente ricoperta, nel caso in esame, da un amministratore di condominio, ha espressamente riconosciuto la responsabilità di tale soggetto per l’inosservanza degli specifici obblighi positivi di verifica, informazione cooperazione pur specificando che detta responsabilità non è di automatica applicazione, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, mentre è necessario verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione del lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Ecco che la conoscenza ed applicazione da parte dell’amministratore di condominio di tutte le norme in tema di sicurezza sul lavoro è importantissima, specialmente perché gli infortuni all’interno dei condominii sono aumentati notevolmente, spesso a causa della violazione di norme sulla sicurezza.

Pertanto se dovesse verificarsi, sfortunatamente, un incidente sul lavoro (ad esempio, caduta da alta quota di un operaio oppure un danno a terzi ecc.), le eventuali indagini del giudice civile o penale saranno volte a verificare se queste misure generali di sicurezza siano state rispettate o meno da parte di tutti i soggetti coinvolti dal TU (D.Lgs. 81/2008), tra cui il condominio committente, nella persona dell’amministratore.

E’ fondamentale, quindi, che anche all’interno del condominio sia tutelato il diritto irrinunciabile di ogni lavoratore ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme in tema di sicurezza.

Avv. Giuliana Bartiromo
Centro Studi APPC
 

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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