Contratti di affitto agevolati

Contratti di affitto agevolati

Sono sempre di più i proprietari che, nello stipulare un contratto d’affitto, scelgono il canale dell’affitto agevolato, previsto dalla Legge 431/98. Questa tipologia di contratto è disciplinata dalla Legge e dalla Convenzione nazionale tra le organizzazioni della proprietà ed i sindacati degli inquilini e dagli accordi stipulati dalle stesse organizzazioni nell’ambito dei singoli Comuni.
Si tratta di contratti caratterizzati dalla durata più breve, da un canone concertato a livello comunale, e dalle agevolazioni fiscali che la Legge prevede sia a favore del locatore che del conduttore, per quei contratti che ricadono nei Comuni ad alta tensione abitativa.
I contratti agevolati
- devono essere stipulati in forma scritta secondo il contratto-tipo, che rispetti le   condizioni degli accordi e devono essere regolarmente registrati.
- hanno una durata minima di tre anni, ma può essere concordata anche una durata di quattro e di cinque anni: in questo caso l’affitto determinato può subire un incremento del 2% per i contratti di durata quattro anni, o dell’8% per i contratti di durata cinque anni. Alla prima scadenza il contratto si proroga di diritto per un biennio, salvo che il locatore inoltri disdetta ai sensi dell’articolo 3 della Legge 431/98. Al termine del contratto, con preavviso di sei mesi, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il locatore o il conduttore possono intimare la disdetta.
- hanno un canone di locazione che viene determinato sulla base delle fasce di oscillazione, con un limite minimo e massimo, come previsto dagli accordi territoriali, tenendo presenti le caratteristiche dell’immobile, ed i valori al mq. stabiliti in funzione delle microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale.
- godono di agevolazioni fiscali per il locatore ed il conduttore:
il locatore ha diritto:
a) ai fini IRPEF ad una riduzione del 30% del reddito determinato secondo l’art.34 del T.U. ( 917 /86), è necessario riportare gli estremi di registrazione del contratto negli appositi spazi,
b) a calcolare l’imposta annuale di registro sul 70% del canone annuo,
c) ad una riduzione dell’aliquota I.C.I. rispetto a quella ordinaria, come deliberata dalla Giunta comunale.
Nei Comuni ad alta tensione abitativa della nostra provincia (Arcola, La Spezia, Ortonovo, S. Stefano di Magra) che hanno deliberato la riduzione ai fini I.C.I., per beneficiare dell’aliquota agevolata occorre la certificazione della Commissione di Conciliazione da inoltrare unitamente alla copia del contratto ed all’apposita domanda all’Ufficio Tributi del Comune di competenza. Occorre attenersi alle stesse disposizioni anche nei Comuni non ad alta tensione abitativa qualora abbiano deliberato l’applicazione di aliquote agevolate per questa tipologia di contratto.
L’inquilino può usufruire di una detrazione ai fini IRPEF
- pari ad euro 495,80 se ha un reddito complessivo che non supera 15.493,70 euro,
- pari ad euro 247,90 se ha un reddito complessivo compreso tra 15.493,70 e 30.987,41 euro.
Anche i contratti transitori seguono le condizioni dei contratti agevolati e si possono stipulare solo se il locatore o il conduttore si trovano in una delle condizioni previste negli accordi territoriali; la più comune è per soddisfare le esigenze temporanee dovute a motivi di lavoro.
Questi contratti hanno la durata minima di un mese e la massima di 18 mesi: il contratto scade senza che si debba inviare disdetta, trattandosi di contratto a termine. Il canone è determinato sulla base delle fasce di oscillazione previste dagli accordi territoriali.
Questi contratti non danno diritto ad agevolazioni fiscali .
Il Comune della Spezia ha sottoscritto anche i contratti per studenti universitari.
Il canone viene calcolato secondo le modalità stabilite dagli accordi, il locatore ha diritto alle agevolazioni previste dai contratti concertati. La durata minima di questa tipologia di contratto è di sei mesi, la massima di 36 mesi.

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

SU