Vita di Condominio: sull’annoso problema dello “sgocciolamento” dei panni.
Una recente sentenza del Tribunale di Genova, Sezione III civile, Giudice Dott.ssa D. Bellingeri (sentenza n. 656/2015), viene qui segnalata per una interpretazione strettamente letterale di una norma del Regolamento condominiale che divietava l’utilizzo di stenditoi per sciorinare i panni all’esterno dell’edificio.
Nel caso concreto, un condomino aveva eccepito e contestato ad un altro condomino la possibilità di utilizzare uno stenditoio amovibile collocato sul davanzale di una finestra, per sciorinare i panni all’esterno dell’edificio e con conseguente gocciolio dei panni stessi.
Il condomino convenuto si difendeva eccependo la sporadicità e saltuarietà del fatto e che, comunque, la situazione era venuta a cessare da qualche tempo.
Il Giudice adito, però, basandosi su un interpretazione strettamente letterale del Regolamento condominiale vigente, avente natura contrattuale, riteneva che a nulla rilevasse il fatto che lo sgocciolio avesse carattere episodico in quanto il Regolamento contrattuale aveva natura di “obligatiopropter rem” per cui ogni condomino aveva “il diritto di esigere l’osservanza di detto comportamento conforme a quanto imposto dal Regolamento stesso”.
Veniva statuito, in definitiva, sulla vincolatività del cosiddetto Regolamento condominiale contrattuale che poteva, pertanto, ben prevedere clausole che imponevano divieti e che di fatto incidessero sui diritti dei soggetti facenti parte del Condominio.
Avv. Valentina Massara
Avv. Roberto Negro
Centro Studi APPC
Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.