La responsabilità del custode in base ad una recente decisione del Tribunale di Genova
La decisione del Tribunale di Genova, che qui brevemente si commenta (sentenza n. 640/2015, Tribunale Genova, Sez. II, Dott.ssa V.Albino)presenta qualche interesse, anche per quanto riguarda l’ambito strettamente condominiale in cui spesso viene invocata una responsabilità dell’“Ente Condominio”, in caso di danni riferibili a parti comuni, ai sensi ed agli effetti dell’art. 2051 c.c.
Nel caso concreto, il Giudice, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte ha ritenuto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, e nel caso dal Condominio, di danni causati dalle cose comuni, abbia carattere oggettivo, e che tale responsabilità sia esclusa solamente dal “caso fortuito” che consiste in un “elemento esterno recante i caratteri della imprevedibilità, della eccezionalità, e della inevitabilità”, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere del tutto il nesso causale intercorrente tra la cosa e l'evento (il giudicante citava ex pluribus la sentenza alla Corte Cass. n. 8229/2010).
Da tale premesse, il giudicante ha ritenuto, nella fattispecie in esame, che la piena visibilità dello stato dei luoghi, l’illuminazione congrua del locale, la linearità del tratto percorso, l'assenza di un minimum apprezzabile di anomalie, fossero elementi idonei ad escludere che la caduta di parte attrice fosse addebitabile alla proprietà dell'edificio stesso.
Infatti, parte attrice aveva lamentato le conseguenze di una caduta avvenuta in una situazione che, però, non determinava di per sé la responsabilità per cose in custodia.
Il giudicante ha, pertanto, ritenuto che nel tratto di percorso compiuto da parte attrice non vi fosse una situazione di pericolo “socialmente apprezzabile” (dizione usata dalla Sezione del Tribunale di Genova), e, pertanto, che la situazione lamentata astrattamente dell’attrice non poteva essere considerata come “causa effettiva” del fatto di cui il giudizio.
Si segnala il pronunciamento di cui sopra in quanto parrebbe costituire una interpretazione “restrittiva” delle ipotesi normativa prevista dall’art. 2051 c.c.
Avv. Valentina Massara
Avv. Roberto Negro
Centro Studi APPC
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