La responsabilità del custode ex art. 2051

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. e “l’esimente” derivante dal “caso fortuito”.

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 651/15, nell’ambito di un giudizio promosso da un soggetto che in un’area esterna ad un supermercato e/o centro commerciale, era caduto a terra a seguito del mal posizionamento di alcune grate ed aveva subito danni alla persona, ha enucleato e precisato alcuni principi applicativi, al fine di valutare l’esistenza o meno della “esimente” del “caso fortuito” nell’ambito di una fattispecie inquadrabile nella previsione dell’art. 2051 c.c.

Esattamente, il giudicante ha rilevato che, essendo il soggetto convenuto custode della pavimentazione e degli annessi, non rilevava la verifica di una eventuale insidia e/o trabocchetto che, come tale, presupponeva una oggettiva non visibilità e soggettiva non prevedibilità, in quanto si doveva valutare la sussistenza o meno del “caso fortuito”, al fine di giustificare “l’esimente” a favore del soggetto tenuto alla custodia.

Esponeva il magistrato che dottrina e giurisprudenza hanno inteso, sempre in senso ampio, il c. d. caso fortuito, comprendendovi il fatto del terzo o il fatto dello stesso danneggiato e, però, ricordando che il fatto del terzo e/o del danneggiato doveva essere, di per sé, idoneo a produrre l’evento, escludendo concorrenti fattori.

In particolare, la condotta colposa del danneggiato doveva rappresentare di per sé un fattore “causale” “in grado di interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso”.

E pertanto, nella fattispecie, il Giudice aveva ritenuto che fosse necessario “approfondire” il contenuto della prova liberatoria a carico, come tale, del custode, con la conseguenza che nel caso in cui il danno fosse da ascrivere esclusivamente al comportamento del danneggiato, si verificherebbe un’ipotesi di “caso fortuito” con “liberatoria” del custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. e il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fatto esterno, doveva essere svolto con riferimento alla natura e alla pericolosità della cosa, e cioè se ed in quanto la stessa fosse da valutarsi come intrinsecamente pericolosa e tenendo conto se la situazione di possibile pericolo fosse da considerarsi come evitabile attraverso l’adozione delle normali cautele, da parte del danneggiato.


Nel caso in esame, il giudicante ha ritenuto che il posizionamento delle grate su cui si era verificata la caduta e la riconducibilità eziologica tra la caduta e il posizionamento delle grate stesse comportava la sussistenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del custode ed escludendosi, pertanto, la sussistenza del c. d. “caso fortuito”.

Il giudicante, a conforto delle proprie tesi e della motivazioni sopra esposte, faceva riferimento a giurisprudenza della Corte di Cassazione ed in particolare alla sentenza n. 4279/08.

Avv. Roberto Negro
Centro studi APPC
 

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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