AGGRAVIO DI COSTI PER I PICCOLI PROPRIETA
1. Comunicazione dati detraibili entro il 28 febbraio 2017
Entro il 28 febbraio 2017, gli amministratori di condominio dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché' con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione dovranno essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.
Il nuovo adempimento e' finalizzato all'elaborazione delle dichiarazioni precompilate ed e' previsto dal decreto del 1° dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne le modalità tecniche per inviare la comunicazione in questione (che dovrà effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno precedente), si dovrà attendere un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio - in qualità di sostituto d'imposta - è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro. Nei casi in cui non sia raggiunto l'importo minimo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro
- il 30 giugno e
- il 20 dicembre di ogni anno.
La novità decorre dal 1° gennaio 2017, ossia per i corrispettivi pagati da tale mese.
ALLO STATO LA NORMA PRESENTA INCERTEZZE OPERATIVE, per cui, in attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che sia corretto continuare ad operare come in passato , effettuando il versamento delle ritenute di acconto nei termini e nei modi conosciuti .
Nulla cambia, invece, riguardo le altre ritenute,( es. ritenuta 20%)
3. Pagamenti con modalità tracciabili
E' stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condominii, deve essere eseguito con modalità tracciabili:
mediante conti correnti bancari o postali,
attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'inosservanza di tale obbligo e' punito con la sanzione da 250 Euro a 2000 Euro.
dott. Flavio Maccione
Segretario generale nazionale APPC
Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.