Imu e tasi ridotte se l'immobile è affittato a canone concordato.

La Legge di stabilità, indirizzata verso un decremento della tassazione sulla casa, ha dedicato particolare attenzione agli immobili affittati a canone concordato, come disciplinato dalla Legge 431/98.

I Comuni interessati dal provvedimento sono quelli che il CIPE ha inserito nella cosiddetta “alta tensione abitativa”. E’ in questa fattispecie che i Comuni hanno siglato accordi con le associazioni dei proprietari e i sindacati degli inquilini per determinare, a seconda delle microzone, un canone minimo e massimo.
La novità è che, disponendo il testo legislativo della L. di stabilità uno sconto del 25% sulle imposte imu e tasi per gli immobili destinati a questo canale di affitto, si è, di fatto, surclassata la prudenza di quei Comuni che, finora, non hanno attuato alleggerimenti della tassazione locale sugli immobili i cui proprietari hanno stipulato contratti concordati.

Va rilevato, comunque, che molti comuni, pur con soglie di attenzione variabili, hanno, già privilegiato, questo canale introducendo aliquote più leggere, per beneficiare delle quali occorre fare comunicazione all’ufficio tributi del Comune.

Lo sconto del 25%, decretato dalla Legge di stabilità, va, pertanto, ad aggiungersi all’aliquota agevolata deliberata dal Comune per questa tipologia di affitto, quindi nel 2016 gli immobili affittati a canone agevolato pagheranno meno tasse.

E’ evidente che questo intervento legislativo ha l’intento di rilanciare e rivitalizzare un canale che in molti comuni è rimasto nel limbo, anche per accordi che non sono stati ritoccati da tempo, perdendo in molti casi di appetibilità.

Ora occorrerà vedere se le amministrazioni in presenza di questo taglio, che va ad aggiungersi all’abolizione di imu e tasi sull’abitazione principale non di lusso, estesa anche alle sue pertinenze, naturalmente una per categoria: C/2, C/6 e C/7, ritoccheranno le aliquote impositive.

Agli immobili, concessi a parenti di primo grado in linea retta, in comodato gratuito, poi, invece dell’assimilazione all’abitazione principale, per cui avrebbero goduto dell’esenzione, è riconosciuta una riduzione, ai fini Imu e Tasi, del 50%, ma il contratto deve essere registrato, inoltre il comodante deve possedere un solo immobile sul territorio nazionale e deve risiedere e dimorare nel comune dove l’immobile è stato concesso in uso gratuito; è previsto, altresì, che il comodante possa possedere nello stesso comune nel quale ha concesso l’immobile in comodato un altro immobile, che rientri in categoria non di lusso e sia adibito a sua abitazione principale; è necessario che le condizioni siano contenute nella dichiarazione Imu / Tasi da presentare al Comune ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, pena il decadimento della riduzione.

E’ stata abolita anche la Tasi che grava sull’inquilino, se questi ha adibito l’immobile, preso in affitto, ad abitazione principale, nella forbice che va dal 10% al 30%, secondo quanto fissato dalle amministrazioni locali, ma il proprietario dovrà versare la quota a suo carico compresa tra il restante 70% - 90%.

A quanto sopra esposto, è il caso di aggiungere che gli affitti a canale concordato beneficiano, qualora venga effettuata l’opzione per il regime della cedolare secca di un’aliquota fissata al 10%, fino al 31.12.2017; mentre l’immobile affittato a canone libero può essere assoggettato a cedolare secca con aliquota al 21%. Per optare per il regime della cedolare secca occorre fare comunicazione all’inquilino e presentare l’opzione per tale regime in sede di registrazione del contratto, o nelle annualità successive, o nelle proroghe. Ma a decorrere dall’01 gennaio 2018 l’aliquota della cedolare secca sugli affitti agevolati tornerà al 15%.

Ramona Gris
Vice segretaria nazionale Appc

Quanto contenuto nel presente articolo ha carattere esemplificativo e non esaustivo per approfondimenti specifici occorre consultare, se iscritti , la sede A.P.P.C.

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