Le controversie relative ai rapporti di vicinato (cosa fare quando il vicino disturba)
Si è svolto nell'ottobre scorso presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova il convegno “Communio est mater rixarum?” (la comunione è la madre dei litigi?), dedicato alla realtà condominiale, ove si è parlato tra l'altro delle controversie relative ai rapporti di vicinato.
I purtroppo frequenti episodi di cronaca nera ben dimostrano come la pacifica convivenza in tale ambito non sia affatto scontata, ed infatti dopo la famiglia il condominio costituisce l'aggregato sociale a maggior rischio di implosione, essendo la convivenza di più persone in spazi limitati o comunque circoscritti quali quelli condominiali appunto, da sempre foriera di tutta una serie di problemi per prevenire i quali -sul piano civilistico- già il legislatore del 1942, nell'approntare il Codice Civile tutt'ora vigente, ha previsto una regolamentazione di massima del diritto di proprietà privata.
E così, all'art. 832 del C.C. nel definire il contenuto del diritto di proprietà specifica che “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”, ma “entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.
Prima ancora di disciplinare obblighi specifici -quali ad es.° il rispetto delle distanze per le costruzioni o per gli alberi- all'art. 833 del C.C. il legislatore chiarisce infatti che “il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”, vietando quindi il compimento di quelli che sono definiti atti emulativi.
Rientrano quindi nella previsione normativa tutti quei comportamenti che, pur non essendo espressamente vietati in quanto astrattamente conformi al diritto, sono da considerarsi illeciti, sovente posti in essere per mero dispetto e/o maleducazione, e di cui requisiti essenziali -per giurisprudenza (Cass. n° 9998/'98) e dottrina conformi- sono l'assenza di utilità per il proprietario e l'animus nocendi.
Da segnalare come casistica, tra i comportamenti che sono stati ritenuti integrare gli atti emulativi di cui al citato articolo, troviamo l'apposizione di una finta telecamera orientata verso la proprietà del vicino (Cass. n° 5421/'01) o lo stendere il bucato in modo da oscurare le aperture dell'appartamento sottostante (Trib./Genova 03.01.'06).
La norma ha chiaramente un carattere residuale, e quindi sino ad oggi è stata scarsamente applicata, ma in un'epoca in cui la maleducazione dilaga, il ricorso a tali fattispecie potrebbe divenire decisamente più frequente.
Premesso che il convegno è stato essenzialmente incentrato sulle problematiche di natura civilistica che possono sorgere specificamente in ambito condominiale, non si può non fare almeno un cenno al reato di stalcking, tanto più alla luce di una recentissima sentenza del Tribunale di Genova che nell'aprile di quest'anno ha riconosciuto la sussistenza dello stalcking condominiale nel comportamento posto in essere da alcuni condomini a danno di altri.
Introdotto dalla Legge n° 38 del 2009 all'art. 612 bis (“atti persecutori”) il reato punisce con la reclusione “chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura” o tale da “ingenerare un fondato timore per l'incolumità” propria o dei propri cari o comunque da costringere “ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Rientrano nella previsione normativa -purchè come visto ci sia reiterazione della condotta- i comportamenti più diversi quali a mero titolo esemplificativo la scampanellata notturna, i rumori molesti, le telefonate mute, i messaggi di posta elettronica.
Nel caso preso in esame dal Tribunale di Genova, la vicenda ha avuto origine da un contenzioso di natura civilistica circa un piccolo giardinetto antistante il condominio ove vivevano le parti in causa, ed ha visto come vittime di una madre anziana e di suo figlio, una giovane coppia con un bimbo: dalla lite si è passati a tutta una serie di comportamenti quali la musica tenuta ad alto volume durante la notte, il picchiare ripetutamente con un bastone sulle pareti, il lancio di spazzatura dalla finestra sino a giungere alle vere e proprie minacce di morte nei confronti del piccolo, comportamenti per sfuggire ai quali la giovane coppia è stata addirittura costretta a trasferirsi in un altro appartamento.
Riservata evidentemente ai casi più gravi, la denuncia per stalcking condominiale consentirà qualora ritenuta fondata, di vedere punire quali costituenti un vero e proprio reato tutta una serie di comportamenti per il passato più difficilmente perseguibili.
Per tornare in ambito civilistico, tra le limitazioni poste al diritto di proprietà spesso foriere di controversie tra vicini possiamo sicuramente annoverare quelle inerenti il mancato rispetto delle distanze legali, sia che si tratti di costruzioni sia che si tratti di alberi.
Relativamente alle costruzioni all'art. 873 C.C. il legislatore dispone in via generale “una distanza non minore di tre metri” lasciando però ai regolamenti locali la possibilità di stabilire una distanza maggiore.
Quanto sopra riguarda le costruzioni su fondi finitimi che non siano unite od aderenti: nella pratica infatti se due fondi confinanti sono di proprietari diversi, ed il primo che costruisce lo fa sul confine, il vicino potrò scegliere se costruire in aderenza od alla minima distanza legale, applicandosi il criterio definito della prevenzione temporale secondo cui è sostanzialmente il primo soggetto che costruisce a determinare le possibilità di colui che costruisce per secondo.
Per quanto concerne invece gli alberi, l'art. 892 C.C. dispone in primo luogo il rispetto delle distanze previste dai regolamenti e dagli usi locali, prevedendo quindi solo in via residuale, una distanza variabile tra i tre ed il mezzo metro a secondo della tipologia piantata, e più precisamente dovranno piantarsi a tre metri di distanza dal confine gli alberi cosiddetti di alto fusto (quali querce, noci, cipressi), ad un metro e mezzo quelli non di alto fusto, ed a mezzo metro le viti, gli arbusti e le piante da frutto di altezza non maggiore ai due metri e mezzo.
La norma prosegue poi con ulteriori precisazioni a seconda della tipologia delle siepi, con indicazioni per la misurazione delle distanze e dettando una diversa disciplina per l'ipotesi in cui sul confine vi sia un muro divisorio.
Obbligando i vicini a rispettare determinate distanze, il legislatore mira ad evitare sia che gli alberi tolgano luce e vista, sia che il fondo altrui venga invaso dalle radici, problematiche che immancabilmente si verificano quando le distanze non vengono rispettate, essendo inevitabilmente connesse alla naturale crescita delle piante.
Qualora il vicino non rispetti le distanze prescritte, onde evitare che in futuro si pongano i problemi suddetti, sarà quindi possibile intervenire richiamandolo al rispetto di quanto normativamente disposto -giudizialmente con contenzioso di competenza del Giudice di pace- tenendo presente che il diritto a mantenere l'alberi, arbusti o siepi a distanza inferiore può acquisirsi anche per usucapione ventennale.
Dall'articolo 900 al 905 del C.C. il legislatore disciplina invece luci, vedute ed affacci, mirando a garantire un po' di privacy dalle possibili intrusioni visive e non da parte di vicini.
E così mentre all'art. 900 C.C. fornisce la definizione di luci e vedute, all'art. 901 C.C. dispone quali caratteristiche debbano possedere le luci (grate, lunghezze dei lati, etc.), per chiarire con il successivo art. 902 C.C. che “Il vicino ha sempre il diritto di esigere che” -l'apertura- “sia resa conforme alle prescrizioni” dell'articolo 901 C.C. e dettare altresì disposizioni relative alle luci nei muri -artt. 903 e 904 C.C.- terminando con il prevedere, all'art. 905, secondo comma C.C. che non si possano costruire “balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere”.
Anche lo scolo delle acque piovane può essere fonte di contenzioso tra i vicini, cosa ben nota al legislatore del '42 che infatti all'art. 908 C.C. ha previsto l'obbligo di costruire i tetti in modo che le acque scolino sul terreno di proprietà senza farle cadere nel fondo del vicino, e di immetterle con gronde e canali nei colatoi pubblici qualora esistenti.
Particolare rilevanza quanto a contenzioso assumono infine tutte le vertenze in tema di immissioni, di competenza del Giudice di Pace per espressa previsione contenuta nell'art. 7 del Codice di Procedura Civile, secondo il quale il Giudice di Pace “E' competente qualunque ne sia il valore... per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità...”.
La disciplina delle immissioni è invece demandata all'art. 844 C.C. ove testualmente si dispone che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà può tener conto della priorità di un determinato uso.”.
Sorta -come si può notare anche dalla stessa costruzione letterale del testo della norma in termini negativi- per contemperare le esigenze economiche della produzione con quelle della proprietà, con un occhio di riguardo alla prime, nell'evoluzione giurisprudenziale la disciplina delle immissioni è venuta via via a trovare un'applicazione sempre più costituzionalmente orientata a tutela del ben primario della salute.
Pacificamente ritenuta applicabile anche in ambito condominiale, ove sono diffusissime le lamentele in tema di rumori, da quelli prodotti dall'utilizzo di scarpe con il tacco/zoccoli da parte del vicino di sopra, a quelli imputabili alle serrande di box/negozi sino ai condizionatori d'aria solo per citarne alcuni.
Si tratta in questi casi dei tipici rumori di vicinato, che provocano disturbo in una sfera di poca distanza dalla fonte di provenienza -ben diversi dall'inquinamento acustico che riguarda invece il territorio in generale- rumori che divengono perseguibili in base al citato articolo 844 del C.C. quanto superano la normale tollerabilità, concetto che peraltro non coincide con l'effettiva tolleranza soggettiva relativamente al rumore lamentato.
Uno stesso rumore infatti, potrà essere diversamente percepito per situazioni oggettive e/o soggettive, od anche essere diversamente tollerato da persone appunto diverse, si pensi ad esempio alla musica a tutto volume: la vicina del piano sottostante, sempre in casa in quanto anziana e malata potrà non esserne particolarmente infastidita magari perchè debole di udito, mentre la giovane madre di un bimbo appena nato che si sveglia in continuazione ne verrà comprensibilmente disturbata.
Parimenti diversa sarà la percezione del rumore prodotta dalla serranda di un box posto in zona industriale assai trafficata durante il giorno, rispetto a quella avvertita per un box posto in zona residenziale nelle più silenziose ore notturne, evendo altresì giuridicamente rilenza nella valutazione del rumore, lo stato dei luoghi in cui questo viene prodotto.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 844 C.C. per “normale tollerabilità” si deve quindi intendere il limite entro il quale l'immissione -in questo caso acustica- pur comportando una parziale menomazione del godimento della proprietà può essere ritenuta accettabile dal proprietario del fondo che la subisce, limite che per giurisprudenza consolidata è invece superato quando la differenza tra il rumore complessivamente misurato ed il rumore di fondo eccede i 3 decibel, mutuati dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico (n° 447/95 -che stabilisce in 5db per il giorno e 3db per le ore notturne il valore differenziale- e dai successivi decreti di attuazione).
Dovendosi contemperare le diverse esigenze della produzione e della proprietà, tenendo altresì in considerazione ove necessario ed opportuno la priorità di un determinato uso, è evidente come ad es.° gli schiamazzi prodotti ed i rumori in genere provenienti da un locale nelle ore notturne dovranno essere oggetto di diversa valutazione a seconda dell'ubicazione dello stesso in zona residenziale od industriale.
Assolutamente imprescindibile in questo genere di contenzoso è in ogni caso la consulenza tecnica che, con l'ausilio di rilevazioni fonometriche, andrà in primo luogo a separare i rumori di fondo da quelli prodotti dal vicino (cosa che peraltro potrebbe rivelarsi non così semplice per quelli “volontari”, spesso inesistenti quando li si va a misurare).
Ragioni di tempo -e anche di spazio per chi legge- non consentono evidentemente un approfondito esame di casi pratici, ma ritengo utile concludere questo mio intervento segnalandone almeno un paio:
Il primo riguarda appunto delle immissioni rumorose tra le più diffuse e lamentate, relative ai rumori prodotti dal funzionamento di un'autoclave, vertenza che è stata introdotta per diversi motivi, tra cui appunto la lamentata rumorosità di un'autoclave che, collocata in locale adiacente alla camera da letto dei vicini, impediva loro il normale riposo notturno.
Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto rilevante ai fini del superamento della normale tollerabilità, sia l'ubicazione dell'edificio in un comune montano, con conseguente funzionamento degli impianti per molti mesi dell'anno ed anche in ore notturne, sia la collocazione dell'autoclave in locale adiacente alla camera da letto dei ricorrenti, nonché la loro necessità per l'età avanzata di godere di tranquillità e riposo.
In particolare la Suprema Corte ha ribadito che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e degli abitanti, con la conseguenza che spetterà al giudice di merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità o meno, sia l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità. (Cass. n° 3438/2010)
Il secondo ed ultimo caso è invece relativo a delle immissioni di odori, e riguarda il proprietario di un fondo confinante con un allevamento di polli.
La vertenza giudiziaria, instaurata dal proprietario del fondo vicino -anche qui per vari altri motivi- sul punto chiedeva la condanna dell'azienda ad eliminare le immissioni di odori nauseanti provenienti dall'allevamento, richiesta accolta in appello, con condanna dell'azienda all'immediata cessazione dell'allevamento, oltre al risarcimento dei danni.
Giunta sino alla Suprema Corte a seguito di ricorso della titolare dell'azienda -che sosteneva in particolare il prevalere del criterio della prevenzione, essendo l'attività di allevamento preesistente rispetto all'edificazione sul fondo vicino, unitamente alle esigenze della produzione rispetto alle minori esigenze olfattive dei proprietari, quali ragioni per cui la domanda avrebbe dovuto essere respinta- la vertenza si conclude con il rigetto del ricorso in questione, per avere l'azienda svolto l'allevamento senza la predisposizione di misure di cautela idonee ad evitare o quantomeno limitare l'inquinamento atmosferico.
Con interpretazione costituzionalmente orientata della norma in relazione al fattore salute, la Cassazione in questo caso -in linea con un orientamento ormai consolitato- ha infatti ritenuto detto fattore intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato. (Cass. n° 420/2006)
Avv. Patrizia Trabucco
centro studi nazionale appc
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